Art. 1 - Costituzione e sede
L’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali
(A.N.I.S.N. od ANISN), fondata a Sorrento (NA) il giorno 10 marzo 1979,
atto costitutivo approvato a Rimini il 17 settembre 1980, ha sede in
Napoli presso la Società dei Naturalisti, Via Mezzocannone
n.8.
Art. 2 -
Natura e finalità dell’ANISN
L’Associazione persegue finalità di promozione
sociale, è apartitica, non ha carattere sindacale, non ha
fini di lucro.
L’Associazione si propone di:
a) sostenere e valorizzare l’insegnamento delle Scienze
naturali nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) rendersi interprete del continuo bisogno di elaborazione culturale e
metodologica degli insegnanti;
c) interloquire con la società tutta in ordine a valenza
educativa e necessità della formazione scientifica.
Art. 3
- Scopi
Scopo dell’Associazione è promuovere iniziative
didattico-pedagogiche tese a migliore l’insegnamento delle
Scienze naturali e promuovere la cultura scientifica e naturalistica
secondo i bisogni dell’attuale società.
In particolare la sua azione è volta a:
a) elaborare autonomamente proposte culturali, didattiche, educative,
formative per i docenti e per tutti i cittadini;
b) sostenere e perfezionare la professionalità dei docenti
in
collaborazione con Istituzioni ed Enti preposti
all’istruzione,
alla formazione, all’aggiornamento a livello nazionale,
regionale
e provinciale;
c) favorire e coordinare scambi e collaborazioni fra insegnanti,
mediante convegni, riunioni, corsi di aggiornamento e formazione,
escursioni ed altre iniziative;
d) progettare ed organizzare, autonomamente o in collaborazione con
Istituzioni ed Enti, attività formative nei campi della
Educazione alla Salute, dell’Educazione Ambientale, della
Conservazione e Protezione della Natura e delle sue risorse, secondo
un’ottica pluridisciplinare ed interdisciplinare;
e) curare la raccolta, l’organizzazione e la circolazione
delle
informazioni su tutto ciò che riguarda
l’insegnamento
delle Scienze Naturali e l’Educazione Ambientale;
f) collaborare con le Associazioni omologhe straniere e con altre
Associazioni italiane analoghe;
Oltre a quelle sopra elencate l’Associazione può
svolgere
attività accessorie ed integrative direttamente connesse
all’attività istituzionale.
Art. 4
- Soci
Si assume la qualità di Socio ANISN iscrivendosi alle
Sezioni o iscrivendosi quali Soci Nazionali.
La validazione dell’iscrizione da parte del Consiglio
Direttivo
Nazionale con procedura specificata nel Regolamento Nazionale abilita i
Soci a partecipare a tutti gli effetti alla vita
dell’Associazione. In caso di mancata validazione il
Consiglio
Direttivo Nazionale deve sottoporre le richieste di iscrizione alla
prima occorrenza dell’Assemblea Nazionale, che ha il potere
di
ratificarle anche avverso il parere del Consiglio Direttivo Nazionale.
Nel periodo che intercorre tra l’iscrizione e la validazione
i
Soci nuovi, benché abbiano corrisposto la quota, non possono
esercitare il diritto di voto nelle sedute dell’Assemblea
Nazionale, né per corrispondenza, né essere
candidati
agli Organi dell’Associazione di cui all’Art. 8 del
presente Statuto.
I Soci ANISN sono delle seguenti tipologie:
a) ordinari;
b) onorari;
c) collettivi.
Soci ordinari sono singoli cittadini italiani o stranieri iscritti
all’ANISN, insegnanti e non insegnanti, che si riconoscono
nell’oggetto sociale di cui agli Art. 2 e 3 del presente
Statuto.
Soci onorari sono singoli cittadini italiani o stranieri che hanno
acquisito la qualifica onoraria con la procedura definita nel
Regolamento Nazionale.
Soci collettivi sono Scuole o altri Enti iscritti all’ANISN.
I Soci ordinari e collettivi sono tenuti al versamento delle quote
stabilite dall’Assemblea Nazionale. I Soci onorari sono
esentati
da qualsivoglia contribuzione.
Art. 5
- Perdita della qualità di Socio
I Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protratta oltre i termini massimi stabiliti
nel Regolamento Nazionale;
c) per gravissimi motivi suggeriti dal Consiglio Direttivo Nazionale e
approvati dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due
terzi dei votanti.
Art. 6
- Organizzazione periferica
L'Associazione si articola in strutture periferiche costituite da:
a) Sezioni Regionali;
b) Sezioni Locali;
Le Sezioni, Regionali o Locali, sono istituite dal Consiglio Direttivo
Nazionale e assumono il presente Satuto.
Art. 7
- Sezioni Regionali e Sezioni Locali
Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale,
in assenza di altre strutture periferiche di cui all’Art. 6
del
presente Statuto, su richiesta di almeno dieci promotori residenti in
almeno metà Provincie di una Regione. Le Sezioni Locali sono
istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta di almeno
cinque promotori residenti in una provincia o in un comprensorio ove
non possa operare efficacemente l’eventuale Sezione Regionale
o
Sezione Locale viciniore.
I promotori devono nominare un Consiglio Direttivo provvisorio
già in fase promozionale. Entro due anni
dall’istituzione,
l’assemblea dei Soci delle nuove Sezioni deve eleggere un
Consiglio Direttivo ed approvare un Regolamento non in contrasto con le
norme del presente Statuto e del Regolamento Nazionale.
Le Sezioni Regionali o Locali di nuova istituzione sono autorizzate a
partecipare a tutti gli effetti alla vita associativa allorquando il
Consiglio Direttivo Nazionale prende atto dell’avvenuto
versamento delle quote di iscrizione dei promotori e
dell’esistenza degli organi dirigenti promozionali della
Sezione.
Il Consiglio Direttivo delle Sezioni è costituito almeno da
tre
membri eletti dall’Assemblea dei Soci, tra i quali si
attribuiscono le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.
Art. 8
- Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione, elencati in ordine gerarchico,
sono:
a) l’Assemblea Nazionale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Presidente nazionale;
d) la Consulta dei Presidenti di Sezione;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
Art. 9
- Assemblea Nazionale dei Soci
L’Assemblea Nazionale dei Soci è costituita dagli
iscritti in regola con il versamento della quota sociale.
Hanno diritto di voto i Soci ordinari, onorari ed il legale
rappresentante di ogni Socio collettivo.
Ogni partecipante dell’Assemblea può essere latore
di non più di tre deleghe.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione
per
la modifica di articoli dello Statuto (Art. 20 del presente Statuto) o
per la perdita della qualità di Socio per gravissimi motivi
(Art. 5, secondo comma, punto c) del presente Statuto)
E’ ammesso il voto per corrispondenza secondo norme definite
dal Regolamento Nazionale.
Art 10
- Funzioni dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale:
a) stabilisce l’indirizzo generale
dell’Associazione e il programma delle attività da
svolgere;
b) approva i bilanci consuntivo e preventivo, la variazione delle quote
sociali e la variazione della ripartizione delle quote sociali tra
Tesoreria Nazionale e Sezioni;
c) prende atto dell’istituzione di nuove Sezioni e
dell’iscrizione di nuovi Soci; nel caso di mancata
validazione da
parte del Consiglio Direttivo Nazionale ne conferma l’operato
o
lo corregge ratificando le nuove iscrizioni;
d) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la
radiazione dei Soci e lo scioglimento delle Sezioni inattive o
inadempienti agli obblighi statutari;
e) elegge i Consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale di sua
pertinenza, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio
dei Probiviri alla scadenza del mandato, secondo quanto stabilito dai
successivi Articoli 11, 15 e 16 del presente Statuto e secondo
modalità e tempi definiti nel Regolamento Nazionale.
Art. 11
- Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da nove
Consiglieri
di cui sette eletti dall’Assemblea Nazionale e due dalla
Consulta
dei Presidenti secondo le procedure specificate nel Regolamento
Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni. I
Consiglieri, comunque eletti, non possono essere riconfermati per
più di due mandati consecutivi.
Qualora un posto di Consigliere si renda vacante, esso verrà
ricoperto a scorrimento dal primo non eletto disponibile nelle liste di
provenienza, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza
del
mandato.
Il Consiglio Direttivo Nazionale esprime al suo interno: il Presidente,
il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la
presenza di almeno quattro membri oltre al Presidente o al
Vicepresidente. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice; in
caso di parità, il voto di chi presiede la riunione vale
doppio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce fisicamente su
convocazione del Presidente o per iniziativa di quattro Consiglieri
almeno due volte all’anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale
può riunirsi e deliberare anche in seduta telematica,
secondo la
procedura definita nel Regolamento Nazionale.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto, i Presidenti delle Sezioni o i loro delegati.
Art. 12
- Funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) realizza il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci;
b) promuove e delibera iniziative e manifestazioni dell’ANISN
per il conseguimento degli scopi sociali;
c) amministra i fondi sociali, predispone i bilanci e li sottopone
all’approvazione dell’Assemblea Nazionale con il
visto del
Collegio dei Revisori dei Conti;
d) istituisce nuove Sezioni, ne verifica e approva i Regolamenti e ne
informa l’Assemblea Nazionale;
e) ratifica i nuovi Soci delle Sezioni o Nazionali;
f) delibera la convocazione dell’Assemblea Nazionale
ordinaria e ne formula l’ordine del giorno;
g) predispone le operazioni di sua competenza per le elezioni di
rinnovo delle cariche sociali;
h) collabora con il Presidente per l’applicazione delle
delibere
assembleari e per l’osservanza dello Statuto e del
Regolamento
Nazionale;
i) propone all’Assemblea Nazionale la radiazione dei Soci e
lo
scioglimento delle Sezioni inattive da un biennio o inadempienti allo
Statuto;
j) organizza il Convegno Nazionale;
k) promuove l’attività di informazione secondo
quanto previsto dall’Art. 3 punto e) del presente Statuto;
l) nomina i direttori delle pubblicazioni cartacee e del sito web
dell’Associazione e fornisce loro criteri ed indicazioni per
la
conduzione editoriale.
Art. 13
- Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e
la firma sociale.
Il Presidente:
a) è responsabile del rispetto dello Statuto e del
Regolamento Nazionale;
b) applica e fa applicare le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale
e dell’Assemblea Nazionale;
c) convoca l’Assemblea Nazionale;
d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e ne firma i
verbali;
Nelle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente, che lo
sostituisce in caso di assenza temporanea e gli subentra in caso di
vacanza della carica.
Il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza,
esterno al Consiglio Direttivo Nazionale, che può
partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.
Art. 14
- Consulta dei Presidenti
E’ costituita da tutti i Presidenti di Sezione regolarmente
eletti ed in carica e dal Presidente dell’Associazione.
La Consulta dei Presidenti ha il compito di contribuire alla
definizione delle scelte di fondo e strategiche dell’ANISN e
alla
loro realizzazione operativa, agendo da Organo di raccordo tra i Soci
ed il Consiglio Direttivo Nazionale.
La Consulta dei Presidenti elegge due dei nove Consiglieri del
Consiglio Direttivo Nazionale con modalità e tempi
specificati
nel Regolamento Nazionale.
Art. 15
- Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea Nazionale elegge un Collegio dei Revisori dei
conti
composto da tre membri effettivi e due supplenti, la cui funzione
è controllare la correttezza della gestione amministrativa
in
relazione alle norme di legge e al presente Statuto. Il Collegio dei
Revisori rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili
senza limite di mandati. Essi predispongono una relazione annuale in
occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo riferendo
direttamente all’Assemblea.
Art. 16
- Collegio dei Probiviri
L’Assemblea Nazionale elegge un Collegio dei Probiviri di tre
membri, tra i quali è nominato Presidente colui che riporta
il
maggior numero di voti; a parità di numero di voti, il
criterio
di scelta è costituito dall’anzianità
anagrafica.
Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni e i suoi
membri sono rieleggibili senza limite di mandati.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare
sull’applicazione dello Statuto e dirimere eventuali
controversie
fra Soci e fra l’Associazione e i Soci.
Art. 17
- Cariche sociali
Le cariche sociali previste dal presente Statuto non danno diritto a
remunerazioni. La carica di Consigliere del Consiglio Direttivo
Nazionale dell’Associazione è incompatibile con
quelle di
membro del Collegio dei Revisori e di membro del Collegio dei Probiviri.
Art. 18
- Patrimonio
Il Patrimonio è formato:
a) dalle quote dei Soci e da eventuali contributi volontari degli
associati;
b) dai contributi degli enti pubblici e di altre persone fisiche e
giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali entrate per attività e servizi prestati
dall’Associazione;
e) da libri, strumenti e materiali acquistati per le
attività dell’Associazione;
f) dalle produzioni inserite nel sito web.
Il Patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
Eventuali erogazioni e contributi elargiti direttamente alle Sezioni
sono amministrati dalle Sezioni stesse, tenute a riferirne al Consiglio
Direttivo Nazionale tramite gli Organi dirigenti della Sezione.
Eventuali proventi delle attività non possono in alcun caso
essere divisi tra i Soci, né direttamente né
indirettamente.
Art. 19
- Bilancio
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si
chiude il 31
dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura il Consiglio
Direttivo Nazionale sottopone all’Assemblea Nazionale il
bilancio
consuntivo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui
all’Art. 3 del presente Statuto.
Art. 20
- Modifiche
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio
Direttivo Nazionale o da almeno cinquanta Soci.
Le proposte di modifica saranno portate a conoscenza dei Soci con
congruo anticipo sulla convocazione dell’Assemblea Nazionale
chiamata a deliberarle.
L’Assemblea approva le modifiche dello Statuto con la
maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.
Art. 21
- Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’ANISN ha
l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, dopo la
liquidazione, a fini di pubblica utilità.
La proposta di scioglimento dell’ANISN può essere
avanzata
da non meno di un quinto dei Soci. Il Consiglio Direttivo Nazionale in
carica, od un Comitato espresso dai Soci proponenti nel caso di
mancanza di Organi dirigenti nazionali, organizzerà una
consultazione inviando a tutti i Soci una scheda di votazione, con
modalità che garantiscano la segretezza del voto e
l’identificazione del votante.
Le schede votate dai Soci dovranno pervenire al Consiglio Direttivo in
carica o al citato Comitato entro tre mesi dall’avvio della
procedura di consultazione. Per la stessa scadenza il Consiglio
Direttivo Nazionale o il succitato Comitato devono convocare una seduta
dell’Assemblea Nazionale, nell’ambito della quale
agirà una Commissione scrutinatrice nominata dal Consiglio
Direttivo Nazionale (se in carica) o dal Comitato dei Soci proponenti
lo scioglimento nel caso di mancanza di Organi dirigenti nazionali.
La consultazione sarà valida se, alla data della
formalizzazione
della proposta di scioglimento, saranno pervenute le schede di almeno
la metà più uno dei Soci in regola col
riversamento alla
Tesoreria Nazionale delle quote sociali dell’anno corrente e
dell’anno precedente.
Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Commissione
scrutinatrice, che dovrà anche redigere il verbale con il
risultato della consultazione.
Lo scioglimento sarà approvato col voto favorevole della
maggioranza semplice dei votanti.
In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo Nazionale o il succitato
Comitato nomineranno tre liquidatori incaricati di fare
l’inventario del patrimonio sociale.
Art. 22
- Disposizione finale
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle
norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni
di promozione sociale.