anisn.it/palermo
Associazione Nazionale
degli Insegnanti di 

Scienze Naturali
anisn

Sezione di PALERMO
LA SEZIONE

PRESIDENTI

REGOLAMENTO
Nuovo Statuto dell’ANISN

Approvato dall’Assemblea Nazionale del 17 aprile 2005 a Roma


Art. 1 - Costituzione e sede

L’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (A.N.I.S.N. od ANISN), fondata a Sorrento (NA) il giorno 10 marzo 1979, atto costitutivo approvato a Rimini il 17 settembre 1980, ha sede in Napoli presso la Società dei Naturalisti, Via Mezzocannone n.8.


Art. 2 - Natura e finalità dell’ANISN

L’Associazione persegue finalità di promozione sociale, è apartitica, non ha carattere sindacale, non ha fini di lucro.

L’Associazione si propone di:

a) sostenere e valorizzare l’insegnamento delle Scienze naturali nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) rendersi interprete del continuo bisogno di elaborazione culturale e metodologica degli insegnanti;

c) interloquire con la società tutta in ordine a valenza educativa e necessità della formazione scientifica. 

Art. 3 - Scopi
Scopo dell’Associazione è promuovere iniziative didattico-pedagogiche tese a migliore l’insegnamento delle Scienze naturali e promuovere la cultura scientifica e naturalistica secondo i bisogni dell’attuale società.

In particolare la sua azione è volta a:
a) elaborare autonomamente proposte culturali, didattiche, educative, formative per i docenti e per tutti i cittadini;
b) sostenere e perfezionare la professionalità dei docenti in collaborazione con Istituzioni ed Enti preposti all’istruzione, alla formazione, all’aggiornamento a livello nazionale, regionale e provinciale;
c) favorire e coordinare scambi e collaborazioni fra insegnanti, mediante convegni, riunioni, corsi di aggiornamento e formazione, escursioni ed altre iniziative;
d) progettare ed organizzare, autonomamente o in collaborazione con Istituzioni ed Enti, attività formative nei campi della Educazione alla Salute, dell’Educazione Ambientale, della Conservazione e Protezione della Natura e delle sue risorse, secondo un’ottica pluridisciplinare ed interdisciplinare;
e) curare la raccolta, l’organizzazione e la circolazione delle informazioni su tutto ciò che riguarda l’insegnamento delle Scienze Naturali e l’Educazione Ambientale;
f) collaborare con le Associazioni omologhe straniere e con altre Associazioni italiane analoghe;

Oltre a quelle sopra elencate l’Associazione può svolgere attività accessorie ed integrative direttamente connesse all’attività istituzionale.

Art. 4 - Soci
Si assume la qualità di Socio ANISN iscrivendosi alle Sezioni o iscrivendosi quali Soci Nazionali.

La validazione dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale con procedura specificata nel Regolamento Nazionale abilita i Soci a partecipare a tutti gli effetti alla vita dell’Associazione. In caso di mancata validazione il Consiglio Direttivo Nazionale deve sottoporre le richieste di iscrizione alla prima occorrenza dell’Assemblea Nazionale, che ha il potere di ratificarle anche avverso il parere del Consiglio Direttivo Nazionale. Nel periodo che intercorre tra l’iscrizione e la validazione i Soci nuovi, benché abbiano corrisposto la quota, non possono esercitare il diritto di voto nelle sedute dell’Assemblea Nazionale, né per corrispondenza, né essere candidati agli Organi dell’Associazione di cui all’Art. 8 del presente Statuto.

I Soci ANISN sono delle seguenti tipologie:
a) ordinari;
b) onorari;
c) collettivi.

Soci ordinari sono singoli cittadini italiani o stranieri iscritti all’ANISN, insegnanti e non insegnanti, che si riconoscono nell’oggetto sociale di cui agli Art. 2 e 3 del presente Statuto.
Soci onorari sono singoli cittadini italiani o stranieri che hanno acquisito la qualifica onoraria con la procedura definita nel Regolamento Nazionale.
Soci collettivi sono Scuole o altri Enti iscritti all’ANISN.
I Soci ordinari e collettivi sono tenuti al versamento delle quote stabilite dall’Assemblea Nazionale. I Soci onorari sono esentati da qualsivoglia contribuzione.

Art. 5 - Perdita della qualità di Socio
I Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protratta oltre i termini massimi stabiliti nel Regolamento Nazionale;
c) per gravissimi motivi suggeriti dal Consiglio Direttivo Nazionale e approvati dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 6 - Organizzazione periferica
L'Associazione si articola in strutture periferiche costituite da:
a) Sezioni Regionali;
b) Sezioni Locali;

Le Sezioni, Regionali o Locali, sono istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale e assumono il presente Satuto.

Art. 7 - Sezioni Regionali e Sezioni Locali
Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale, in assenza di altre strutture periferiche di cui all’Art. 6 del presente Statuto, su richiesta di almeno dieci promotori residenti in almeno metà Provincie di una Regione. Le Sezioni Locali sono istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta di almeno cinque promotori residenti in una provincia o in un comprensorio ove non possa operare efficacemente l’eventuale Sezione Regionale o Sezione Locale viciniore.

I promotori devono nominare un Consiglio Direttivo provvisorio già in fase promozionale. Entro due anni dall’istituzione, l’assemblea dei Soci delle nuove Sezioni deve eleggere un Consiglio Direttivo ed approvare un Regolamento non in contrasto con le norme del presente Statuto e del Regolamento Nazionale.

Le Sezioni Regionali o Locali di nuova istituzione sono autorizzate a partecipare a tutti gli effetti alla vita associativa allorquando il Consiglio Direttivo Nazionale prende atto dell’avvenuto versamento delle quote di iscrizione dei promotori e dell’esistenza degli organi dirigenti promozionali della Sezione.

Il Consiglio Direttivo delle Sezioni è costituito almeno da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, tra i quali si attribuiscono le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.

Art. 8 - Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione, elencati in ordine gerarchico, sono:
a) l’Assemblea Nazionale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Presidente nazionale;
d) la Consulta dei Presidenti di Sezione;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Assemblea Nazionale dei Soci
L’Assemblea Nazionale dei Soci è costituita dagli iscritti in regola con il versamento della quota sociale.

Hanno diritto di voto i Soci ordinari, onorari ed il legale rappresentante di ogni Socio collettivo.
Ogni partecipante dell’Assemblea può essere latore di non più di tre deleghe.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per la modifica di articoli dello Statuto (Art. 20 del presente Statuto) o per la perdita della qualità di Socio per gravissimi motivi (Art. 5, secondo comma, punto c) del presente Statuto)

E’ ammesso il voto per corrispondenza secondo norme definite dal Regolamento Nazionale.

Art 10 - Funzioni dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale:
a) stabilisce l’indirizzo generale dell’Associazione e il programma delle attività da svolgere;
b) approva i bilanci consuntivo e preventivo, la variazione delle quote sociali e la variazione della ripartizione delle quote sociali tra Tesoreria Nazionale e Sezioni;
c) prende atto dell’istituzione di nuove Sezioni e dell’iscrizione di nuovi Soci; nel caso di mancata validazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale ne conferma l’operato o lo corregge ratificando le nuove iscrizioni;
d) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la radiazione dei Soci e lo scioglimento delle Sezioni inattive o inadempienti agli obblighi statutari;
e) elegge i Consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale di sua pertinenza, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri alla scadenza del mandato, secondo quanto stabilito dai successivi Articoli 11, 15 e 16 del presente Statuto e secondo modalità e tempi definiti nel Regolamento Nazionale.

Art. 11 - Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da nove Consiglieri di cui sette eletti dall’Assemblea Nazionale e due dalla Consulta dei Presidenti secondo le procedure specificate nel Regolamento Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni. I Consiglieri, comunque eletti, non possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi.
Qualora un posto di Consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto a scorrimento dal primo non eletto disponibile nelle liste di provenienza, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato.
Il Consiglio Direttivo Nazionale esprime al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno quattro membri oltre al Presidente o al Vicepresidente. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità, il voto di chi presiede la riunione vale doppio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce fisicamente su convocazione del Presidente o per iniziativa di quattro Consiglieri almeno due volte all’anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale può riunirsi e deliberare anche in seduta telematica, secondo la procedura definita nel Regolamento Nazionale.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Presidenti delle Sezioni o i loro delegati.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
a) realizza il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci;
b) promuove e delibera iniziative e manifestazioni dell’ANISN per il conseguimento degli scopi sociali;
c) amministra i fondi sociali, predispone i bilanci e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea Nazionale con il visto del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) istituisce nuove Sezioni, ne verifica e approva i Regolamenti e ne informa l’Assemblea Nazionale;
e) ratifica i nuovi Soci delle Sezioni o Nazionali;
f) delibera la convocazione dell’Assemblea Nazionale ordinaria e ne formula l’ordine del giorno;
g) predispone le operazioni di sua competenza per le elezioni di rinnovo delle cariche sociali;
h) collabora con il Presidente per l’applicazione delle delibere assembleari e per l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Nazionale;
i) propone all’Assemblea Nazionale la radiazione dei Soci e lo scioglimento delle Sezioni inattive da un biennio o inadempienti allo Statuto;
j) organizza il Convegno Nazionale;
k) promuove l’attività di informazione secondo quanto previsto dall’Art. 3 punto e) del presente Statuto;
l) nomina i direttori delle pubblicazioni cartacee e del sito web dell’Associazione e fornisce loro criteri ed indicazioni per la conduzione editoriale.

Art. 13 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.

Il Presidente:
a) è responsabile del rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale;
b) applica e fa applicare le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale;
c) convoca l’Assemblea Nazionale;
d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e ne firma i verbali;

Nelle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza temporanea e gli subentra in caso di vacanza della carica.
Il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza, esterno al Consiglio Direttivo Nazionale, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

Art. 14 - Consulta dei Presidenti
E’ costituita da tutti i Presidenti di Sezione regolarmente eletti ed in carica e dal Presidente dell’Associazione.
La Consulta dei Presidenti ha il compito di contribuire alla definizione delle scelte di fondo e strategiche dell’ANISN e alla loro realizzazione operativa, agendo da Organo di raccordo tra i Soci ed il Consiglio Direttivo Nazionale.
La Consulta dei Presidenti elegge due dei nove Consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale con modalità e tempi specificati nel Regolamento Nazionale.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea Nazionale elegge un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione amministrativa in relazione alle norme di legge e al presente Statuto. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limite di mandati. Essi predispongono una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo riferendo direttamente all’Assemblea.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri
L’Assemblea Nazionale elegge un Collegio dei Probiviri di tre membri, tra i quali è nominato Presidente colui che riporta il maggior numero di voti; a parità di numero di voti, il criterio di scelta è costituito dall’anzianità anagrafica.

 Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limite di mandati.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sull’applicazione dello Statuto e dirimere eventuali controversie fra Soci e fra l’Associazione e i Soci.

Art. 17 - Cariche sociali
Le cariche sociali previste dal presente Statuto non danno diritto a remunerazioni. La carica di Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione è incompatibile con quelle di membro del Collegio dei Revisori e di membro del Collegio dei Probiviri.

Art. 18 - Patrimonio
Il Patrimonio è formato:
a) dalle quote dei Soci e da eventuali contributi volontari degli associati;
b) dai contributi degli enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali entrate per attività e servizi prestati dall’Associazione;
e) da libri, strumenti e materiali acquistati per le attività dell’Associazione;
f) dalle produzioni inserite nel sito web.

Il Patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Eventuali erogazioni e contributi elargiti direttamente alle Sezioni sono amministrati dalle Sezioni stesse, tenute a riferirne al Consiglio Direttivo Nazionale tramite gli Organi dirigenti della Sezione.

Eventuali proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi tra i Soci, né direttamente né indirettamente.

Art. 19 - Bilancio
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura il Consiglio Direttivo Nazionale sottopone all’Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’Art. 3 del presente Statuto.

Art. 20 - Modifiche
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno cinquanta Soci.

Le proposte di modifica saranno portate a conoscenza dei Soci con congruo anticipo sulla convocazione dell’Assemblea Nazionale chiamata a deliberarle.

L’Assemblea approva le modifiche dello Statuto con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.

Art. 21 - Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’ANISN ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio, dopo la liquidazione, a fini di pubblica utilità.

La proposta di scioglimento dell’ANISN può essere avanzata da non meno di un quinto dei Soci. Il Consiglio Direttivo Nazionale in carica, od un Comitato espresso dai Soci proponenti nel caso di mancanza di Organi dirigenti nazionali, organizzerà una consultazione inviando a tutti i Soci una scheda di votazione, con modalità che garantiscano la segretezza del voto e l’identificazione del votante.

Le schede votate dai Soci dovranno pervenire al Consiglio Direttivo in carica o al citato Comitato entro tre mesi dall’avvio della procedura di consultazione. Per la stessa scadenza il Consiglio Direttivo Nazionale o il succitato Comitato devono convocare una seduta dell’Assemblea Nazionale, nell’ambito della quale agirà una Commissione scrutinatrice nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale (se in carica) o dal Comitato dei Soci proponenti lo scioglimento nel caso di mancanza di Organi dirigenti nazionali.

La consultazione sarà valida se, alla data della formalizzazione della proposta di scioglimento, saranno pervenute le schede di almeno la metà più uno dei Soci in regola col riversamento alla Tesoreria Nazionale delle quote sociali dell’anno corrente e dell’anno precedente.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Commissione scrutinatrice, che dovrà anche redigere il verbale con il risultato della consultazione.

Lo scioglimento sarà approvato col voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo Nazionale o il succitato Comitato nomineranno tre liquidatori incaricati di fare l’inventario del patrimonio sociale.

Art. 22 - Disposizione finale
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.



Ultimo aggiornamento 05/09/2010

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