RegolamentoNuovo Regolamento dell’ANISNApprovato dall’Assemblea Nazionale del 17 aprile 2005 a Roma
Art. 1 – Sede legaleLa sede legale dell’ANISN è a Napoli, presso la Società dei Naturalisti, Via Mezzocannone, 8 – 80134 Napoli.
Le attività organizzative (Segreteria, Tesoreria, Organizzazione Convegni, Pubblicazioni, etc.) possono essere decentrate presso le Sezioni Regionali o Locali a seconda dell’opportunità e con decisione del Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 2 -Emblema socialeL’Emblema sociale dell’ANISN è costituito da un albero stilizzato con lo sfondo del Vesuvio e con la scritta Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali in cerchio.
L’Emblema può essere stampato in nero e/o in verde; è riportato sulla carta, sulle buste e sulle pubblicazioni cartacee ed on-line dell’Associazione. Ogni Sezione può utilizzare l’emblema con l’aggiunta dell’identificazione della Sezione locale. I Soci possono fregiarne le proprie pubblicazioni cartacee ed on-line previa autorizzazione del proprio Consiglio Direttivo. Art. 3 – Ammissione Soci e Soci in RegolaI Soci individuali e collettivi possono iscriversi alle Sezioni oppure quali Soci Nazionali.
I nuovi Soci individuali che intendono iscriversi quali Soci Nazionali devono essere presentati da due Soci in regola o essere noti al Consiglio Direttivo Nazionale. Dopo il riversamento della quota alla Tesoreria Nazionale l’iscrizione viene validata dalla Segreteria del Consiglio Direttivo Nazionale e si concretizza con l’inserimento nell’elenco ufficiale dei Soci per l’anno corrente. I Soci validati prima della convocazione dell’assemblea ordinaria chiamata a votare i bilanci sono Soci in regola a tutti gli effetti per l’anno corrente, vale a dire che godono di tutti i diritti attivi e passivi previsti da Statuto e Regolamento. Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci I Soci in regola hanno diritto a: a) partecipare all’Assemblea Nazionale ed esercitarvi il diritto di parola e di voto; b) partecipare alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali; c) essere candidati alle cariche sociali; d) ricevere le pubblicazioni dell’Associazione per l’anno corrente; e) fruire di tutte le iniziative e agevolazioni poste in essere dall’ANISN a livello nazionale e periferico. Se il Consiglio Direttivo Nazionale non ha stabilito scadenze differenti, i Soci non in regola sono considerati ritardatari fino al 30 giugno. Essi non godono i diritti di cui ai punti a), b), c) del precedente comma, ma in virtù dell’inserimento nell’elenco ufficiale dei Soci dell’anno precedente riceveranno le pubblicazioni dell’ANISN fino al 30 giugno. Se entro tale data la quota di iscrizione risulterà riversata alla Tesoreria Nazionale essi riceveranno le pubblicazioni fino al 31 dicembre e riacquisteranno la condizione di regolarità a tutti gli effetti. Oltre il termine del 30 giugno i Soci in elenco che non hanno corrisposto la quota sono considerati morosi. Qualora corrispondano la quota di iscrizione godranno per la parte residua dell’anno dei diritti di cui ai punti d) ed e) sopra elencati, ma non di quelli ai punti a), b), c). I Soci che restano in mora fino al 31 dicembre vengono depennati dall’elenco dei Soci dell’anno successivo. Possono comunque rientrarvi reiscrivendosi nei termini previsti per la condizione di regolarità. I nuovi Soci, vale a dire coloro che non sono mai stati iscritti all’ANISN in precedenza, acquistano tutti i diritti attivi e passivi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) a partire dal momento della validazione o ratifica dell’iscrizione. Circa la condizione di Socio in regola, Socio ritardatario e Socio moroso, al fine di esercitare i diritti di cui ai punti a), b), c), d), e) del presente articolo fanno fede il riversamento delle quote e la trasmissione dell’elenco dei Soci alla Tesoreria Nazionale a cura dei Consigli Direttivi delle Sezioni. Non fanno fede la raccolta della quota in sede locale né la trasmissione degli elenchi dei Soci con la promessa di riversamento. I Soci sono tenuti ad osservare le norme statutarie e regolamentari e a collaborare per il conseguimento degli scopi sociali. I Soci corrispondono una quota annua il cui importo è stabilito dall’Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci collettivi pagano una quota doppia di quella dei Soci ordinari. I Soci delle Sezioni corrispondono l’intera quota annua alla Sezione di appartenenza. Il 60% dell’importo è trattenuto dalla Sezione stessa per le proprie attività, mentre il 40% dell’importo deve essere riversato alla Tesoreria Nazionale a cura del Consiglio Direttivo della Sezione. I Soci Nazionali, individuali o collettivi, corrispondono l’intera quota alla Tesoreria Nazionale. I Soci delle Sezioni che intendessero iscriversi quali Soci Nazionali debbono darne comunicazione al Presidente della Sezione ed al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 31 dicembre. Art. 5 – Soci onorari La candidatura a Socio onorario deve essere proposta per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale da almeno dieci Soci ordinari, accompagnata da esauriente motivazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale sottoporrà la proposta, insieme con le proprie considerazioni, all’Assemblea Nazionale, che approverà con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Con la stessa procedura può essere proposta la nomina di un Presidente onorario nazionale e di Presidenti onorari delle Sezioni. I Soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari, ma sono esentati dal versamento della quota sociale annua. Art. 6 – Assemblea Nazionale L’Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria. Ad essa partecipano tutti i Soci ordinari, i Soci onorari e i legali rappresentanti dei Soci collettivi, prendendovi la parola ed esercitandovi il diritto di voto. Il legale rappresentante di un Socio collettivo può di volta in volta delegare per iscritto altra persona fisica a sostituirlo anche con potere di voto nelle sedute delle Assemblee Nazionali e di Sezione, ma non a sostituirlo negli Organi dell’Associazione. Tutti i Soci partecipanti ed i Soci deleganti devono essere iscritti negli elenchi ufficiali ed in regola col versamento della quota sociale. Ogni partecipante può essere latore di tre deleghe al massimo. Le sedute dell’Assemblea Nazionale sono introdotte dal Presidente dell’Associazione, ed in sua assenza dal Vicepresidente o dal Socio più anziano, ed esigono come primo atto la nomina di un Presidente ed un Segretario della seduta, con le funzioni di raccogliere, controllare e registrare le deleghe, dirigere la discussione e verbalizzare i lavori. Prima di discutere l’ordine del giorno l’Assemblea Nazionale decide l’ammissione alla seduta di eventuali invitati e l’approvazione o meno di mozioni d’ordine. Art. 7 – Assemblea Nazionale ordinaria L’Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce in qualunque sede su convocazione del Presidente dell’ANISN almeno una volta all’anno, oppure su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci. L’Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale trascorso e per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno corrente. Art. 8 – Assemblea Nazionale straordinaria L’Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata dal Presidente in qualunque momento qualora venga chiesta con motivazione scritta dal maggior numero dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o da tre Consigli Direttivi di Sezione o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Soci. Art. 9 – Validità dell’Assemblea Nazionale L’Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, deve essere convocata almeno 20 giorni prima della data stabilita utilizzando una opportuna combinazione di tutti i mezzi a disposizione (posta ordinaria al domicilio dei Soci, posta elettronica, fax, pubblicazioni periodiche dell’Associazione e sito web). Alla convocazione vanno allegati, ove siano all’ordine dei giorno, copia dei bilanci e l’elenco dei candidati alle elezioni. All’ordine del giorno possono essere iscritti argomenti a richiesta dei Soci, comunicati al Consiglio Direttivo Nazionale in tempo utile per l’inserimento nell’ordine del giorno, pertanto prima dell’invio della convocazione ai Soci. L’iscrizione è obbligatoria se la richiesta proviene da almeno trenta Soci o da due Consigli Direttivi di Sezioni. Le richieste pervenute fuori tempo massimo potranno essere accolte tra le “varie ed eventuali”, a discrezione del Presidente della seduta. L’Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà dei Soci più uno. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea Nazionale è valida qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice, salvo quando è espressamente disposto in maniera diversa dallo Statuto o da altri articoli del presente Regolamento. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo quando riguardano elezioni o radiazioni. Art. 10 – Consiglio Direttivo Nazionale Alle riunioni possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i Presidenti delle Sezioni Regionali e Locali, senza diritto di voto ma con facoltà di prendere la parola e far inserire a verbale le proprie osservazioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale può invitare alle proprie riunioni anche esperti, Soci e non Soci, per contribuire alla discussione, senza diritto di voto. Il verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inviato in copia a tutti i presenti entro un mese dalla seduta e si intende automaticamente approvato se non pervengono al Segretario obiezioni o richieste di modifiche sostanziali entro trenta giorni dalla seduta stessa. Il giudizio delle sostanzialità o non sostanzialità delle osservazioni viene lasciato al Presidente e al Segretario congiuntamente che ne rispondono davanti al Consiglio Direttivo Nazionale. Se il verbale risulta non-approvato, o nel caso che due sedute si succedano a distanza di meno di cinquanta giorni, l’approvazione del verbale dovrà essere posta all’ordine dei giorno della seduta successiva del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale può anche riunirsi in seduta telematica per motivi di urgenza o di opportunità su iniziativa del Presidente, sentiti i Consiglieri. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente. La seduta telematica può consistere in uno scambio di messaggi di posta elettronica o in una videoconferenza. Nel caso di scambio di messaggi di posta elettronica gli interventi di tutti Consiglieri, con l’espressione della loro volontà in caso di voto, devono essere raccolti dal Presidente entro quindici giorni. Il Presidente è anche incaricato di formulare eventuali deliberazioni, che saranno sottoposte ai Consiglieri prima della verbalizzazione. Circa l’autenticità dei messaggi telematici fa fede l’indirizzario di posta elettronica utilizzato dal Presidente. I messaggi scambiati ed il testo delle deliberazioni dovranno essere stampati su carta ed allegati al registro dei verbali a cura del Segretario. In caso di videoconferenza il Segretario verbalizza gli interventi e le deliberazioni come per le sedute tradizionali, sottoponendo il verbale all’approvazione come da secondo comma del presente Articolo. Copia dei verbali approvati va inviata subito dopo l’approvazione a tutti i Consiglieri ed ai Presidenti di Sezione. Art. 11 – Consulta dei Presidenti, Giunta della Consulta, elezione della Giunta La Consulta dei Presidenti è composta come da Art. 14 dello Statuto ed ha i compiti di: a) ricercare, in base alle esigenze formative, didattiche e sociali, un piano di attività comune; b) contribuire, con l’apporto anche di singoli Presidenti o di Soci, alla ricerca didattica ed alle attività formativa e di aggiornamento; c) favorire l’interscambio di esperienze didattiche e modelli innovativi di formazione e aggiornamento; d) operare fattivamente per la realizzazione delle iniziative dell’Associazione. Le riunioni della Consulta sono valide quando siano presenti o rappresentati con delega scritta la metà più uno dei Presidenti. Possono essere delegati soltanto Soci in regola della Sezione, e non Presidenti o Soci di altre Sezioni. Pertanto, per qualsiasi votazione od elezione nelle riunioni della Consulta non si applicano le norme sul voto ponderato specificate nell’Art. 19 del presente Regolamento. L’attività della Consulta è coordinata da una Giunta di tre membri eletti a scrutinio segreto durante una apposita riunione della Consulta. Risultano eletti i tre membri più votati, ed il primo di questi funge da Presidente della Consulta e della Giunta. La carica di presidente della Consulta e della Giunta non può essere cumulata con la carica di presidente nazionale dell’ANISN. La Giunta resta in carica tre anni, ed i suoi membri non possono essere eletti più di due volte consecutivamente. Essi devono essere Presidenti di Sezione in carica. Se durante il mandato un membro della Giunta non viene riconfermato Presidente di Sezione esso decade e viene sostituito nella Giunta dal primo dei Presidenti di Sezione non-eletti dalla Consulta. I primi due eletti nella Giunta della Consulta entrano a far parte a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo Nazionale entrante. Per sincronizzare le operazioni di rinnovo degli Organi dell’Associazione, l’elezione della Giunta della Consulta avviene nel semestre che precede le votazioni per l’elezione degli altri sette Consiglieri Nazionali. I Consiglieri eletti dalla Consulta completano comunque il loro mandato nel Consiglio Direttivo Nazionale fino alla scadenza di questo, perciò anche nel caso non venissero rieletti nel Consiglio Direttivo della propria Sezione o, se rieletti, non ricoprissero la carica di Presidenti. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo Nazionale verranno sostituiti, a scorrimento, dai primi non-eletti dalla Consulta. Le Sezioni sono invitate, ma non obbligate, a sincronizzare il rinnovo dei propri Consigli Direttivi con l’elezione della Giunta della Consulta, convocando le elezioni del Consiglio Direttivo di Sezione nel semestre che precede il rinnovo della Giunta e fissando nei regolamenti di Sezione mandati della durata di tre anni. La Consulta si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente della Giunta o su richiesta di almeno cinque Presidenti di Sezione. Le riunioni sono dirette dal Presidente della Giunta e verbalizzate a cura di un Segretario. L’ordine del giorno delle riunioni della Consulta è predisposto dal Presidente della Consulta stessa. Le riunioni della Consulta sono convocate in sedi favorevoli alla partecipazione del maggior numero possibile di Presidenti di Sezione. La convocazione è comunicata almeno venti giorni prima dell’incontro, anche per via telematica, con l’indicazione dei dati logistici e dell’ordine del giorno. Alle riunioni della Consulta possono partecipare i Consiglieri Nazionali, con diritto di parola ma senza diritto di voto. Per motivi di opportunità anche la Consulta dei Presidenti può riunirsi in seduta telematica su iniziativa del Presidente della Giunta, sentiti i Presidenti delle Sezioni. In questa evenienza valgono le stesse regole procedurali descritte nei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell’Art. 10 del presente Regolamento relativamente alle sedute telematiche del Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 12 – Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale Il Segretario: a) dirige la Segreteria; b) redige i verbali del Consiglio Direttivo Nazionale e li sottopone alla firma dei Presidente; c) dà corso a tutte le operazioni previste dall’Art. 10 del presente Regolamento per la loro approvazione e divulgazione; d) custodisce i verbali e il protocollo della corrispondenza e collabora con il Tesoriere a mantenere aggiornato l’elenco ufficiale dei Soci. Art. 13 – Tesoriere del Consiglio Direttivo Nazionale Il Tesoriere, sotto la direzione del Consiglio Direttivo Nazionale, espleta le seguenti incombenze: a) amministra i conti correnti bancari e/o postali nei quali sono depositati i fondi dell’Associazione; b) riscuote le quote sociali e collabora col Segretario a mantenere aggiornato l’elenco ufficiale dei Soci segnalando i Soci morosi e quelli inadempienti; c) redige il bilancio consuntivo annuale, formula proposte di bilancio preventivo e sottopone i bilanci al Consiglio Direttivo Nazionale e all’Assemblea Nazionale; d) propone al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali variazioni di bilancio; e) effettua riscossioni, pagamenti, rimborsi e versamenti, operando sia con strumenti tradizionali (assegni, bollettini di ccp, etc.) sia con mezzi telematici (bonifici e giroconti on-line, uso di carte postamat, bancomat, etc.) sui conti correnti postali e/o bancari dell’Associazione; f) custodisce registri contabili, pezze giustificative, rendiconti; g) effettua le operazioni connesse con gli obblighi fiscali; h) collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti durante la verifica dei bilanci e le ispezioni contabili. Il Tesoriere è personalmente responsabile della custodia e dell’utilizzo dei libretti di assegni e delle carte telematiche in suo possesso e dell’eventuale denaro contante prelevato dai conti dell’Associazione. Il Tesoriere può avvalersi della consulenza di un commercialista abilitato previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti Esso nella prima riunione si dà un Presidente eletto tra i suoi membri effettivi. Si riunisce almeno una volta l’anno per l’esame dei bilanci, sui quali presenta la propria relazione all’Assemblea Nazionale; può riunirsi in qualunque momento per procedere all’esame delle scritture contabili, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci. In caso di accertate gravi irregolarità deve chiedere la convocazione dell’Assemblea Nazionale straordinaria. Delle sue riunioni viene redatto regolare verbale che viene trasmesso al Presidente dell’ANISN. Il Collegio può avvalersi della consulenza di professionisti abilitati, esterni alla Associazione, previo parere positivo espresso dal Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 15 – Collegio dei Probiviri Il Collegio giudica sulle controversie tra Soci o tra questi e gli Organi centrali o periferici dell’Associazione e presenta al Consiglio Direttivo Nazionale una motivata relazione sulle proposte di radiazione dei Soci e su quella di scioglimento delle Sezioni inadempienti o inattive prevista dal punto c) dell’Art. 5 dello Statuto. I Soci non potranno rendere di pubblico dominio, né sottoporre all’arbitrato di terzi o portare davanti all’Autorità Giudiziaria le controversie se prima non sarà stato esperito un tentativo di conciliazione tramite il Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Delle riunioni del Collegio viene redatto regolare verbale da trasmettere immediatamente al Presidente dell’ANISN. Art. 16 – Eleggibilità Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i Soci individuali ordinari e onorari ed i legali rappresentanti dei Soci collettivi che abbiano diritto di voto secondo l’Art. 9 dello Statuto. In caso di dimissioni o rinuncia da parte di Consiglieri eletti durante il periodo di validità degli Organi sociali subentra il primo dei non-eletti, a scorrimento in caso di ulteriore indisponibilità, come risulta dal verbale delle operazioni di scrutinio. Art. 17 – Elezione di candidati e modalità di votazione Alla scadenza di ogni mandato l’Assemblea Nazionale elegge a scrutinio segreto i sette membri del Consiglio Direttivo Nazionale di sua pertinenza, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Ogni elettore esprime un massimo di tre preferenze per i Consiglieri, di due preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti e di due preferenze per il Collegio dei Probiviri. Le votazioni si svolgono su liste proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente, il quale deve accogliere le candidature avanzate dai Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Locali in numero proporzionale agli iscritti fino ad un massimo di tre, con la seguente progressione: una candidatura fino a cinquanta Soci, due candidature fino a cento Soci, tre candidature oltre i cento per il Consiglio Direttivo Nazionale; in numero di un candidato per il Collegio dei Revisori dei Conti e di un candidato per il Collegio dei Probiviri. Ove le proposte superassero questi limiti, il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a prendere in considerazione solo i primi nominativi degli elenchi. Il Consiglio Direttivo Nazionale può integrare di propria iniziativa le proposte delle Sezioni, garantendo comunque che le candidature siano almeno il doppio delle cariche da ricoprire, omogeneamente distribuite nel territorio nazionale e quanto più possibile ricoperte da docenti in servizio di ogni ordine e grado di scuola. Nella lista dei candidati per il Consiglio Direttivo Nazionale non possono essere compresi nominativi di Consiglieri che abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo Nazionale consecutivamente nei due mandati immediatamente precedenti, compresi i Consiglieri eventualmente subentrati. Devono anche essere esclusi dalle candidature quei Consiglieri facenti parte dell’ultimo Consiglio Direttivo Nazionale che non abbiano partecipato ad almeno metà delle sedute effettuate. E’ ammessa la votazione per corrispondenza, purché avvenga in modo da garantire la segretezza del voto e l’identificazione del votante. La scheda, comunque recapitata, deve pervenire alla Commissione elettorale prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio. La Commissione elettorale viene nominata dall’Assemblea Nazionale all’inizio della seduta di scrutinio, fissata orientativamente il secondo giorno del Convegno Nazionale. Art. 18 – Proclamazione degli eletti Il Presidente dell’Assemblea Nazionale proclama eletti, nell’ordine, i primi sette più votati per il Consiglio Direttivo Nazionale, i primi cinque più votati per il Collegio dei Revisori dei Conti (di cui gli ultimi due saranno Revisori supplenti), i primi tre più votati per il Collegio dei Probiviri. Ove uno stesso nominativo risulti eletto per più di uno degli Organi sociali, viene proclamato eletto nell’Organo che precede secondo la successione gerarchica indicata all’Art. 8 dello Statuto. Ove nella stessa lista più Soci ottengano il medesimo numero di voti viene proclamato eletto il Socio (o i Soci) con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione; ove questa sia identica, il Socio (o i Soci) più anziano; ove anche l’età sia identica si procede al sorteggio. Il verbale dello scrutinio deve riportare i voti ottenuti da tutti i candidati. Art. 19 – Istituto della delega e voto ponderato La delega di cui all’Art. 9 dello Statuto concorre a rendere valide le riunioni degli Organi dell’Associazione qualora sia richiesta una presenza numericamente qualificata, come nel caso della prima convocazione dell’Assemblea Nazionale (Art. 9, terzo comma del presente Regolamento) o della Consulta dei Presidenti (Art. 11, secondo comma del presente Regolamento). La delega, di cui all’Art. 9 dello Statuto, dà pieno mandato per qualsiasi tipo di votazione assembleare, escluse le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale (Art. 17 del presente Regolamento) ed escluso lo scioglimento (Art. 23 del presente Regolamento). La delega deve essere scritta e riportare chiaramente leggibile, senza cancellature, il nome del delegato. Il computo dei voti espressi per alzata di mano tiene conto del numero di deleghe di ogni votante, registrate all’inizio della seduta dal Segretario (Art. 6, comma quinto, del presente Regolamento). Per assicurare il voto ponderato in caso di pronunciamenti a scrutinio segreto (ad es. in caso di radiazione, Art. 9 ultimo comma del presente Regolamento) ciascun votante riceve dal Presidente della seduta, oltre alla sua scheda, anche le schede per le deleghe di cui è latore. Art. 20 – Sezioni Regionali e Sezioni Locali Le Sezioni Regionali e le Sezioni Locali sono governate da un proprio Consiglio Direttivo, devono dotarsi di un proprio Regolamento non in contrasto con lo Statuto e col presente Regolamento (fatta eccezione per la limitazione del numero dei mandati) e godono di autonomia organizzativa ed amministrativa. Per le Sezioni prive di regolamento fanno testo gli articoli del presente Regolamento Nazionale ed i princìpi in essi sottesi. Le Sezioni Regionali e le Sezioni Locali sono invitate a procedere al rinnovo del proprio Consiglio Direttivo nel semestre che precede l’elezione della Giunta della Consulta dei Presidenti per i motivi specificati nell’Art. 11 del presente Regolamento. Le Sezioni Regionali e le Sezioni Locali amministrano in proprio i fondi derivanti dalle quote dei Soci e da altri introiti. In aggiunta alla quota sociale le Sezioni possono istituire a carico dei Soci, in funzione di particolari esigenze locali, un ulteriore contributo non superiore al 30% della quota sociale. Le Sezioni Regionali e le Sezioni Locali possono dotarsi di opportuni strumenti per l’amministrazione, quali un proprio Codice Fiscale, una propria Partita Iva, un proprio Conto Corrente Postale. Della gestione di questi strumenti è responsabile il Consiglio Direttivo della Sezione. Se il Consiglio Direttivo Nazionale non ha stabilito cadenze differenti, i Consigli Direttivi delle Sezioni sono tenuti a trasmettere quote, elenchi, relazioni e bilanci al Consiglio Direttivo Nazionale e alla Tesoreria Nazionale con la seguente tempistica: a) prima della convocazione dell’assemblea ordinaria che approva i bilanci: quote ed elenchi dell’anno corrente alla Tesoreria Nazionale, con la specificazione dei Soci in regola e dei Soci ritardatari ed avendo depennato di propria iniziativa i Soci decaduti (Art. 3 quarto comma del presente regolamento); bilanci consuntivo e previsivo alla Tesoreria; scheda di rilevamento delle attività previste per l’anno corrente alla Segreteria. b) entro il 30 giugno: quote dei Soci ritardatari ed elenco consolidato alla Tesoreria Nazionale (Art.4 secondo comma del presente Regolamento). Le informazioni di cui al punto a) fanno testo per la preparazione della relazione sul bilancio consuntivo dell’Associazione e dell’elenco ufficiale dei Soci aventi diritto a partecipare e votare nell’Assemblea Nazionale convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale testé concluso e del bilancio di previsione per l’anno corrente (Art 10 – punto b) dello Statuto). Gli importi spettanti alla Tesoreria Nazionale devono essere riversati cumulativamente sul ccp dell’Associazione indicando nella causale il numero di quote, e accompagnati dall’invio telematico o cartaceo dei nominativi . Art. 21 – Pubblicazioni dell’Associazione Le pubblicazioni cartacee nazionali dell’ANISN vengono periodicamente inviate ai Soci gratuitamente. Le caratteristiche delle pubblicazioni, sia cartacee sia on-line, sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale e la loro realizzazione e diffusione affidata ad un direttore (Art. 12 dello Statuto). Altre pubblicazioni, segnatamente quelle di Sezioni ANISN, possono essere inviate ai Soci che abbiano corrisposto importi integrativi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 22 – Patrimonio sociale Il patrimonio dell’ANISN è costituito dai beni mobili e immobili dell’Associazione, dalle attrezzature, dal materiale bibliografico, cartografico e fotografico, dall’archivio sociale e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Art. 23 – Scioglimento In caso di scioglimento dell’ANISN le modalità sono quelle enunciate nell’Art. 21 dello Statuto, come richiesto dalla Legge 7 dicembre 2000, n.383, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, Art. 3, commi 1.i) ed 1.l). Art. 24 – Modifiche Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno quaranta Soci, l’argomento dev’essere inserito all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale chiamata a deliberare le modifiche ed il testo delle proposte di modifica dev’essere allegato alla convocazione. L’Assemblea Nazionale approverà a maggioranza semplice dei votanti. Art. 25 – Rinvio Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge in materia. Art. 26 – Disposizione finale Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo l’approvazione dell’Assemblea Nazionale. I Regolamenti di Sezione che dovessero risultare in contrasto col presente Regolamento Nazionale in conseguenza delle variazioni apportatevi devono essere adeguati entro il termine di un anno a cura dei Consigli Direttivi delle Sezioni ed approvati dall’assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad introdurvi le modifiche deliberate dall’Assemblea Nazionale in sede di approvazione. |
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